Attualità

Contributi economici dei servizi sociali: ora rubinetti “controllati” da un disciplinare

La Redazione
Comune di Trani
Abbiamo elencato per voi l'intero disciplinare con tutti i requisiti per fare domanda e gli elementi che potrebbero decretare esclusione
scrivi un commento 6

La Giunta comunale ha approvato il disciplinare dei servizi sociali relativo al riconoscimento di contributi economici. Si tratta di un provvedimento importante perché mette chiarezza sugli aiuti che i servizi sociali comunali possono fornire per sostenere i problemi dei nuclei familiari bisognosi di assistenza e supporto.

Il disciplinare indica chiaramente le caratteristiche di chi può far richiesta d’accesso ai sostegni e la periodicità dell’assistenza, tenendo conto principalmente di quelle famiglie che non beneficiano di altre forme di sostegno. Le domande, da presentare al Comune, saranno valutate da una commissione interna che terrà conto dei parametri di accesso e delle disponibilità di bilancio. Ogni soggetto avrà diritto a ricevere una risposta, sia affermativa che negativa entro il mese successivo alla presentazione della domanda.

“Per l’elaborazione di questo provvedimento – spiega l’assessore Debora Ciliento – si è lavorato in sinergia con più soggetti, impegnati in prima linea nell’ambito sociale. Con la quinta commissione consiliare sono stati organizzati incontri aperti e di confronto con sindacati, patronati e altre realtà del terzo settore. Le risorse non sono mai sufficienti ma l’aver individuato dei meccanismi certi di domanda e risposta permetterà di intervenire con maggior concretezza per bisogni precisi”.

Gli uffici comunali disporranno pagamenti per conto delle famiglie, così come previsto dal regolamento comunale dei servizi sociali approvato nel 2015, per farmacie (per spese di medicinali con relativa sottoscrizione medica), per utenze, per mensilità d’affitto (per cause di sfratto o di entrata in nuova casa), per contributo per spese funerarie e per acquisto di materiale didattico. Le domande potranno essere presentate dal 20 gennaio del 2018, tenendo conto di quanto riportato nel disciplinare, pubblicato sul sito Internet del Comune di Trani al seguente link.

Di seguito il disciplinare completo.

Art. 1 oggetto ed obiettivi

  1. Il presente disciplinare, ha lo scopo di dare attuazione a ciò che è previsto dalla vigente Legislazione nazionale ex Legge 328 del 2000 nonché dal Regolamento dei Servizi Sociali del comune di Trani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/03/2015 al Titolo III riguardante – Contributo per disagio socio-economico.
  2. Gli interventi economici erogati secondo quanto disposto nel presente disciplinare, avranno carattere straordinario, non potranno essere reiterati più di due volte nell’arco dell’anno solare a beneficio dello stesso nucleo familiare, al fine di garantire equità di accesso a tutti i richiedenti, aventi diritto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili
  3. Gli interventi del presente disciplinare sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità, generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
  4. Tali interventi non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Art. 2 DESTINATARI

  1. Sono destinatari degli interventi tutti i residenti nel territorio del Comune di Trani, che necessitino di prestazioni incluse o compatibili con le finalità e gli obiettivi del vigente Regolamento.
  2. Nello specifico, tali interventi si rivolgono a coloro che si trovino a vivere situazioni di particolare fragilità sociale tali da compromettere gravemente la capacità di provvedere in modo autonomo ai bisogni fondamentali di sostentamento e da pregiudicare l’integrazione e l’inclusione sociale, e nello specifico:
  • Persone che si trovino in situazione di disagio socio-economico determinato da un reddito, anche per motivi contingenti, insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare;
  • Persone che non abbiano parenti tenuti per legge all’obbligo degli alimenti in grado di provvedere in toto a fronteggiare la situazione di disagio,
  • Persone singole e famiglie, che vivono situazioni di grave deprivazione materiale dovuta ad improvvisa ovvero duratura esclusione dal mercato del lavoro;
  • Persone, singole e famiglie, a rischio di emarginazione sociale e prive di rete familiare di supporto;
  • Giovani tra i 18 e 21 anni di età già in carico come minorenni al Servizio Sociale Professionale e sottoposti a tutela amministrativa al fine di avviare un progetto di autonomia.

Art. 3 Tipi d’intervento

  • Gli aiuti messi in atto, a seconda delle disponibilità di bilancio, riguardano:
  • Salvo quanto previsto nel successivo art. 4 sono comunque esclusi dalla possibilità di vedersi concessi contributi:
  • Per casi sociali peculiari, le prescrizioni di cui al precedente comma possono subire limitate deroghe, adeguatamente motivate attraverso atto formale del Responsabile del Settore competente sulla base di una motivata relazione dell’assistente sociale comunale.
  • In tutti i tipi d’intervento si provvederà al pagamento diretto ai beneficiari per conto del richiedente che provvederà a delegare direttamente il Comune per il pagamento di quanto previsto.
  • Subentro in una nuova casa per massimo 2 mensilità, quota da versare direttamente al proprietario per quelle famiglie provenienti da un forte disagio economico e che pertanto in difficoltà nel versare la quota di cauzione.
  • Aiuto economico del pagamento di una o più mensilità per evitare lo sfratto esecutivo a condizione che non rientrano nel benefico della morosità incolpevole;
  • Pagamento di utenze per chi si trova in grave difficoltà a rischio distacco
  • Aiuti per viaggi necessari per fini socio sanitari
  • Aiuti per l’acquisto di farmaci, necessariamente prescritti dal medico curante o altri supporti sanitari ( es. occhiali, busti e quant’altro) necessari alla tutela della salute.
  • Carte acquisto per materiale didattico necessario a garantire la tutela del diritto allo studio: quaderni, penne, colori, album e altro materiale di cancelleria.
  • Carte acquisto necessarie a tutelare i diritti primari di ogni persona.
  • Spese funerarie per soggetti in stato d’indigenza che potranno fare richiesta di contributo per un massimo di € 500,00.
  • i richiedenti con reddito ISEE del proprio nucleo familiare superiore alla cifra di € 7.500,00;
  • i proprietari di altri beni immobili oltre all’alloggio abitato;
  • i beneficiari di provvidenze e/o agevolazioni pubbliche ( es.: SIA RED, REA) concesse fino a 2 mesi prima della richiesta al comune
  • i richiedenti che, senza giustificato motivo, rifiutino valide soluzioni alternative e concretamente realizzabili all’assistenza economica.

Art. 4 requisiti e modalità di accesso

  1. Per poter accedere ai benefici di cui all’art 3 comma 1 è necessario essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
  • Reddito ISEE non superiore a € 7500 come previsto dal regolamento del Servizi Sociali;
  • In caso di aggravamento della situazione economica del nucleo familiare, potrà essere presentato l’ISEE corrente come da riforma ISEE 2015
  • Mancanza di patrimonio immobiliare oltre l’alloggio abitativo;
  • Incapacità totale o parziale da parte degli adulti di provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia;
  • Condizioni di estrema precarietà economica dovuta alla difficoltà d’inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro ( ad esempio grave malattia che sia causa di perdita di lavoro, con esclusione di chi percepisce indennità di disoccupazione);
  • Assenza di sostegno parentale
  • Non devono essere beneficiari di altre misure a sostegno del reddito come ad esempio il SIA RED, l’idennità di disoccupazione, la mobilità, la cassa integrazione e altre forme di ammortizzatori sociali

Art. 5 presentazione della domanda

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda ai servizi sociali comunali servendosi, dell’apposito modello a disposizione degli utenti presso gli uffici, al quale devono essere allegati:

a) ISEE del proprio nucleo familiare

b) dichiarazione rese ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti di non percepire contributi e/o agevolazioni in base a speciali disposizioni di legge o da altri Enti pubblici o privati o di percepirli indicando il relativo ammontare;

c) indicazione del nucleo familiare riportato nelle stato di famiglia

d) documentazione comprovante le necessità di cui all’art. 2 che determinano la richiesta di contributo (ad esempio: lettera di sfratto scontrini, ricevute e/o fatture, prescrizioni mediche, certificati medici, etc.);

e) Documento d’identità del richiedente, in corso di validità

MOTIVI DI ESCLUSIONE

2. Il Comune può motivatamente chiedere integrazioni alla documentazione presentata ed il richiedente è tenuto a fornirla se vuole vedere istruita la propria domanda.

3. Il servizio sociale sulla base di tali domande procede a fare la valutazione professionale del caso secondo parametri oggettivi e a predisporre il Progetto d’Inclusione Sociale che deve essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario.

5. Ogni beneficiario può fare massimo due domande l’anno.

Art.6

Esclude dalla fruizione dell’erogazione degli interventi in oggetto di qualsiasi tipo:

  • la titolarità di diritti di proprietà eccedenti l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o di altri diritti reali su beni immobili;
  • la presenza di parenti tenuti agli alimenti – art. 433 c.c. – in grado di provvedervi nel caso di contributi eccezionali;
  • in caso di ISEE disforme;
  • cessazione volontaria da un’attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell’arco dell’ultimo anno;
  • rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l’inserimento lavorativo, nell’arco dell’ultimo anno;
  • mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l’iscrizione a Centri e servizi per l’impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc, sulla base dell’evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
  • qualora non si verifichino anche solo una delle condizioni indicate al precedente art. 4.

Art 7 concessione del contributo

1. L’intervento è concesso con determinazione del Responsabile del Settore all’interno del quale opera l’Ufficio dei Servizi Sociali, sulla scorta dell’istruttoria resa dall’Assistente Sociale.

2. La cifra erogabile non può essere superiore ad un decimo della cifra massima appositamente indicata in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione annuale per contributi a soggetti bisognosi e comunque alla cifra inferiore residuante nel bilancio in corso di esercizio.

3. Il Comune sceglierà le forme più adeguate di erogazione del contributo, decidendo se versare al richiedente o saldare direttamente l’eventuale creditore dello stesso.

4. In favore del medesimo beneficiario non può essere concessa, in un periodo inferiore a 180 giorni, anche attraverso successivi contributi comunali, una somma superiore a quella indicata al comma 2.

5. I beneficiari di erogazioni disposte ai sensi dell’art.5, lettere b), e superiori ai limiti di cui al comma 2 del presente articolo, non possono ricevere ulteriori erogazioni entro i 180 giorni successivi alla determinazione di attribuzione dell’erogazione stessa.

Art 7 criteri di valutazione

  1. Il contributo sarà erogato, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Servizio Sociale Professionale incardinato nella 1^’Area, in forma collegiale (l’insieme degli Assistenti Sociali in servizio presso l’ente) avvalendosi della Polizia Locale per compiere indagini conoscitive sullo stato del richiedente
  2. Il sistema di valutazione dovrà far riferimento alla sottoelencata griglia di attribuzione del punteggio da cui scaturirà il range che da diritto al beneficio richiesto.

In particolare:

a ) tra gli 81 e i 100 punti sarà riconosciuto il totale della richiesta senza eccedere l’importo massimo di € 1.000,00

b) tra i 50 e 80 punti sarà riconosciuto il 50% della richiesta

c) tra i 30 e i 49 punti si avrà diritto al 30% della richiesta

d) al disotto dei 30 punti non si avrà diritto a nessun contributo.

  1. Nell’ambito dell’istruttoria si terrà conto della seguente griglia che và compilata

Situazione economica

Punteggio

ISEE da 0 a 1000,00

40

ISEE da 1001,00 a 3000,00

35

ISEE da 3001,00 a 5000,00

25

ISEE DA 5001,00 a 7500,00

15

Situazione familiare

Punteggio

Nucleo monoparentale con 2 figli a carico

20

Nucleo completo con due figli

15

Punteggio per ogni minore in più

2

Persona singola

10

Presenza di un soggetto diversamente abile certificato dalla Asl con punteggio pari e superiore al 74% facente parte del nucleo familiare

10

Situazione abitativa

Punteggio

Abitazione in locazione presso privati

20

Abitazioni in alloggi Arca

10

Abitazione di proprietà

02

Abitazione abusiva

-10

Grado di adesione al Progetto d’Inclusione Sociale che tiene conto della presa in carico dei singoli casi

Punti

Alta collaborazione con i Servizi Sociali

20

Media collaborazione

10

Bassa collaborazione

02

Assenza di collaborazione

0

Atteggiamenti non rispettosi delle regole del vivere civile, nei confronti degli uffici, in particolar modo nei confronti dei Servizi Sociali

-20

Riepilogo della valutazione

INDICATORI

PUNTI

Situazione economica

Situazione familiare

Situazione abitativa

Grado di adesione al progetto d’Inclusione

Art.8 obblighi del beneficiario

Il beneficiario si impegna a sottoscrivere il patto con i Servizi Sociali e a dare la propria disponibilità in caso d’interventi urgenti a favore della collettività.

Art. 9 verifiche e controlli

Per l’erogazione della misura gli uffici provvederanno, ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R n 445 del 2000 ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda .

In caso di dichiarazioni mendaci si procederà all’esclusione dal beneficio, oltre quanto previsto dalla vigente normativa in materia, non esclusa la comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

Art 10 disposizioni finali

  1. In Assenza di risorse economiche in bilancio durante l’anno le richieste di contributo s’intendono concluse negativamente al 31/12 senza che il richiedente possa vantare alcun diritto di riconoscimento anche in presenza di tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare.
  2. Il richiedente potrà formulare nuova domanda a partire dal 20 gennaio data in cui sarà disponibile il modello ISEE aggiornato
  3. La valutazione delle domande pervenute sarà elaborata dagli uffici entro i primi 3 giorni del mese successivo alla presentazione della stessa, ed erogata a seconda delle disponibilità di bilancio
  4. Il procedimento di riconoscimento del beneficio sarà concluso nei termini di cui alla Legge 241/1990, fatti salvi i casi di cui all’art. 3 comma 1 lett. C) e H).
  5. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia al vigente Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di Trani.
  6. Il presente disciplinare è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione.

giovedì 28 Dicembre 2017

Argomenti

Notifiche
Notifica di
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti